lunedì 5 giugno 2023

STATUTO DELLA COMUNITA' CADORINA DEL 1874

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S T A T U T O

DELLA

COMUNITA' CADORINA 


Tai di Pieve di Cadore, Tip. Comun. Cadorina == 1875. 


STATUTO

Pel Consorzio Cadorino risguardante l'Amministrazione del Patrimonio di proprietà indivisa dei 21 Comuni componenti i Distretti di Pieve di Cadore e di Auronzo (non compreso quello di Sappada) e dell'altro di Ampezzo del Tirolo per ciò che riflette la sostanza lasciata dal fu Candido Coletti Candidopoli.

ARTICOLO I°.

Il Consorzio Cadorino viene rappresentato da un Consiglio composto di 22 Consiglieri scelti uno per ogni Comune interessato, ed ha per iscopo di deliberare e di disporre per il regolare e proficuo andamento dell'Amministrazione del patrimonio indiviso delle Comuni cointeressate.

ART. II.

La nomina dei Consiglieri è di esclusiva competenza dei Consigli Comunali.

ART. III.

Potrà essere eletto a Consigliere del Consorzio chiunque sia fornito dei requisiti voluti dalla nuova Legge 20 Marzo 1865 e R. Decreto 2 Dicembre 1866 N. 3352, per la eleggibilità di Consiglieri Comunali, per cui ogni elettore del rispettivo Comune può essere Consigliere della Comunità, e ciò in riguardo ai Comuni dei due distretti di Pieve e di Auronzo fermo in riguardo al Comune di Ampezzo le proprie disposizioni di Legge.

ART. IV.

La durata in carica di Consiglieri sarà di anni 5, dei quali escirà un quinto ogni anno per sorteggio, e nell'ultimo il rimanente per anzianità; ed in seguito la cessazione nel premesso rapporto ha luogo per anzianità. I Consiglieri cessanti possono essere rieletti.

ART. V.

Sono comuni a questa rappresentanza ed applicabili per essa le disposizioni contemplate dalle Leggi vigenti.

ART. VI.

Il Consiglio Consorziale si raccoglierà in sessione ordinaria in Pieve di Cadore due volte all'anno, cioè nei mesi di Maggio ed Ottobre.

ART. VII.

Quando il bisogno ed urgenza lo richiedesse, il Prefetto sull'istanza della Giunta della Comunità. Cadorina, o di quella di una terza parte dei Consiglieri Consorziali, ed anche d'Ufficio, può ordinare la convocazione straordinaria del Consiglio Consorziale, per deliberare sovra oggetti particolari, che dovranno essere indicati. Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.

ART. VIII.

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta a domicilio per avviso scritto.

ART. IX.

L'avviso per le sessioni ordinarie deve farsi 15 giorni innanzi a quello indetto per esse. Per le altre deve farsi in modo che i Consiglieri dimoranti nel Territorio Consorziale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso deve specificare gli oggetti dell'adunanza.

ART. X.

Il Consiglio del Consorzio per essere legale dovrà essere composto d'una metà dei suoi membri almeno, e nel caso non intervenisse un tal numero al primo invito, nella convocazione che dovesse aver luogo un altro giorno le deliberazioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, giusta il prescritto dall'Art. 89 della vigente Legge Comunale e Provinciale.

ART. XI.

Il Presidente e Vice Presidente del Consiglio Consorziale verranno eletti nella prima adunanza primaverile di ogni anno a maggioranza assoluta di voti, e potranno essere rieletti; e nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal più anziano di età.

ART. XII.

Il Consiglio Consorziale delibera a maggioranza assoluta di voti, ed il rappresentante di Ampezzo avrà voto solamente negli affari risguardanti la Eredità Candidopoli.

ART. XIII.

Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate all'Albo Pretorio nel  primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data. -- Ciascun contribuente nei Comuni interessati nel Consorzio potrà avere copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati dalla Tabella N. 3 annessa al Regolamento 8 Giugno 1865 N. 3938 per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale.

ART. XIV.

I Processi Verbali delle deliberazioni del Consiglio della Giunta Consorziale, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, nonché i ruoli delle entrate Consorziali saranno a cura del Presidente della Giunta trasmessi al Commissario Distrettuale di Pieve di Cadore negli otto giorni dalla loro data. Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta che, da esso, sarà immediatamente inviata all'Amministrazione Consorziale.

ART. XV.

Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, il Commissario esamina se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alle Leggi.

ART. XVI.

Se il Commissario Distrettuale riconoscerà nella deliberazione uno dei vizj indicati nell'Articolo precedente, potrà sospendere l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'Amministrazione Consorziale ed anche al Prefetto.

ART. XVII.

Se invece il Commissario Distrettuale non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizj, rimanderà la medesima al Consorzio munita di semplice Visto.

ART. XVIII.

Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta lasciata dal Commissario Distrettuale a termini dell'Art. 14 dello Statuto, e 130 della Legge Comunale senza che siasi sospesa l'esecuzione della deliberazione, né siasi apposto il Visto stesso, la deliberazione sarà esecutoria.
Questo termine sarà di un mese pei Bilanci, e di due mesi per Conti Consuntivi.

ART. XIX.

Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio, dichiarato a maggioranza di due terzi dei votanti.

ART. XX.

Il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, dichiara: se vi è luogo di procedere all'annullamento delle deliberazioni, delle quali siasi sospesa l'esecuzione, ed ove occorra, di quelle d'urgenza.
Se questa dichiarazione non è fatta nei 30 giorni successivi alla data della ricevuta di cui l'Art. 130 della Legge Comunale, l'annullamento non potrà essere pronunciato.

ART. XXI.

Saranno sottoposti all'approvazione della Deputazione Provinciale le deliberazioni del Consiglio Consorziale che risguardano: I. Contrattazione di Prestiti. -- II. Acquisto di azioni industriali; gli impieghi di danaro quando non volgano alla compra di stabili o mutui con Ipoteche, ovvero la Cassa dei depositi, e Prestiti, od all'acquisto di fondi Pubblici dello stato, o di Buoni-Tesoro. III. La vendita anche solo parziale di parte del patrimonio. -- IV. L'intraprendimento di atti estranei alle spese necessarie di amministrazione che involgessero l'erogazione di una parte del reddito patrimoniale. -- V. L'intraprendimento di spese che quantunque necessarie per la conservazione del patrimonio, vincolassero il Bilancio oltre il quinquennio o esigessero contributo dei Comuni comproprietari. -- VI. Le locazioni e conduzioni oltre dodici anni. -- VII. L'intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, o l'aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti. -- VIII. Ed in generale tutti gli atti e le deliberazioni del Consiglio Consorziale, che la Legge Comunale e Provinciale riserva alla competenza della Deputazione Provinciale, trattandosi dei Comuni e dei Consigli Comunali.

ART. XXII.

l Consiglio elegge nel suo seno a maggioranza assoluta la sua rappresentanza composta di cinque membri col nome di Giunta della Comunità Cadorina, la quale nominerà il proprio Presidente e Vice Presidente dal suo grembo. Il Presidente durerà in carica tre anni, gli altri membri verranno nominati ogni anno per metà, i quali tutti potranno essere rieleggibili; questa Giunta avrà le medesime facoltà attribuite dalla Legge Comunale e Provinciale alle Giunte Municipali.

ART. XXIII.

Nel primo quinquennio tre membri della Giunta compreso il Presidente saranno eletti fra i Consiglieri del Consorzio rappresentanti i Comuni del Distretto di Pieve e due fra quelli che rappresentano i Comuni del Distretto di Auronzo; nel quinquennio successivo tre membri, compreso il Presidente, saranno scelti fra questi ultimi e due tra i primi, e così di seguito alternativamente ogni quinquennio.

ART. XXIV.

Le sedute dei Consigli Consorziali, e l'Ufficio della Giunta Cadorina  avranno sede nel Palazzo Comunitativo in Pieve.La corrispondenza ufficiosa seguirà dal Presidente o Vice Presidente e contro firmata dal Segretario.
La Giunta Comunitativa darà esecuzione alle delibere del Consiglio, avrà l'Amministrazione ordinaria del patrimonio Consorziale e l'iniziativa in tutti gli affari da assoggettarsi al Consiglio.

ART. XXV.

Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza assoluta dei voti, e non sono valide se non intervengono almeno tre membri.

ART. XXVI.

Nella prima seduta ordinaria il Consiglio a maggioranza assoluta di voti ogni anno nominerà due revisori, uno fra i rappresentanti del Distretto di Pieve e l'altro fra quelli del Distretto di Auronzo, nonché uno del Comune di Ampezzo per quanto riguarda l'Amministrazione Candidopoli, i quali dovranno esaminare i Bilanci Presuntivi dell'anno successivo ed il Consuntivo dell'anno in corso, e dare la coscienziosa loro relazione.

ART. XXVII.

Il Bilancio Presuntivo verrà assoggettato all'approvazione del Consiglio nella Sessione ordinaria autunnale ed il Consuntivo nella Primaverile.

ART. XXVIII.

La Giunta sarà assistita da un segretario, che verrà nominato dal Consiglio Consorziale a maggioranza assoluta di voti, salvo al Consiglio stesso di autorizzare la Giunta a nominarlo.

Questo Segretario avrà l'onorario di annue L.                    ed avrà le mansioni e le facoltà dalla Legge accordate ai Segretari Comunali.

ART. XXIX.

Il Cassiere del Consorzio sarà nominato dal Consiglio Consorziale, ed avrà l'obbligo di esigere le rendite patrimoniali, di eseguire i pagamenti n seguito a mandato ed ordine della Giunta Cadorina, e quello pure di tener registro delle entrate ed uscite.

ART. XXX.

Qualunque sia il Cassiere deve esso prestare una benevisa fideiussione fondiaria per un importo che viene determinato dalla Giunta Cadorina.

Gli obblighi del Cassiere saranno quelli determinati dal Contratto Esattoriale in corso colle modificazioni ed aggiunte che trovasse di fare la Giunta medesima.

ART. XXXI.

Il Cassiere non può fare pagamenti di sorta veruna con fondi del Consorzio, se non dietro mandato firmato dal Presidente della Giunta, di un membro della stessa e controfirmato dal Segretario. 

ART. XXXII.

I Conti delle entrate e delle spese che l'Esattore deve rendere ogni anno riveduti dal Consiglio Consorziale saranno approvati dal Consiglio di Prefettura, salvo ricorso alla Corte dei Conti.

ART. XXXIII.

Chiunque dall'Esattore infuori si ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari del Consorzio rimarrà per questo solo fatto responsabile nei sensi degli Art. 126 e 127 della vigente Legge Comunale.

ART. XXXIV.

Le alienazioni, gli appalti e opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le L. 500: -- si faranno all'Asta Pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il Prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

ART. XXXV.

Il vecchio patrimonio della Comunità deve restare unito, e le rendite saranno impiegate in opere di pubblica e generale utilità e necessità dell'ente morale proprietario, ed in proporzione del rispettivo diritto, salvo ogni opportuno provvedimento per rispetto allo Stabilimento Candidopoli.

ART. XXXVI.

Il Consiglio curerà che la sostanza lasciata da Candido Coletti Candidopoli per l'istituzione di un Collegio nel Comune di Pieve di Cadore sia amministrata per modo che le rendite nette del patrimonio sieno tutte impiegate a vantaggio dell'istruzione della gioventù, secondo la volontà
el testatore.

AVVERTENZA -- Questo articolo fu ritenuto necessario per ricordare al Consorzio l'obbligo che hanno i Comuni di non distrarre l'eredità Candidopoli ad altri scopi che non sieno quelli di Pubblica Istruzione.

ART. XXXVII.

Quanto alle utilizzazioni dei boschi, ed in generale al Patrimonio del Consorzio ed alla fluitazione dei legnami sul fiume Piave saranno eseguite tutte le leggi e disposizioni vigenti, nonché quelle che saranno promulgate tanto amministrative che forestali ed in materia idraulica.
AVVERTENZA -- Questo Articolo ricorda al Consorzio che esso, costituito in corpo morale, ha obblighi maggiori alla perfetta esecuzione delle Leggi, e si trova per tal modo vincolato molto più che un semplice Amministratore, e che fu pure consigliato nell'interesse dei Comuni, il quale
n siffatto modo viene meglio garantito.


Pieve di Cadore, li 24 Ottobre 1874.

La Giunta Provvisoria

GIOVANNI DE PODESTÀ -- Presidente.

TOMMASO COLETTI – Membro.


N. 10688

Il presente Statuto fu approvato con Decreto Reale 20 Ottobre 1875, con cui il Consorzio Cadorino veniva eretto in Corpo Morale.

Belluno, li 6 Dicembre 1875.

Il Prefetto: LOVERA 

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